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Aerei: scioperi, ritardi, overbooking e cancellazioni. Quali sono i diritti dei passeggeri

Nei periodi di punta, capita spesso che le compagnie aeree non riescano a far fronte all’enorme flusso di traffico passeggeri e per questo è facile che un volo parta in ritardo.

A volte ci si mette la sfortuna e un volo può addirittura venire cancellato, altre volte le categorie di lavoratori del settore dell’aviazione approfittano della grande richiesta di viaggi per far sentire meglio la loro voce e organizzano scioperi proprio nel momento peggiore.

Una volta sbollita la rabbia per l’inconveniente, il passeggero può consolarsi pensando di potersi comunque rivalere. Esistono infatti i cosiddetti diritti dei passeggeri che, secondo quanto riferito da AirHelp, l’85% dei viaggiatori non conoscono. Questa società specializzata nella difesa dei diritti dei passeggeri aerei ha aiutato più di 1,5 milioni di passeggeri a ricevere un risarcimento per
i disservizi aerei negli ultimi dieci anni. Ecco quali sono i loro utilissimi consigli.

La guida ai diritti dei passeggeri

In caso di disservizio da parte di una compagnia aerea, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio europeo. Questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno dei diritti. Ecco i principali:

  • Essere informati: i passeggeri sono tenuti a essere informati sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo;
  • Volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza;
  • Cibo e bevande: dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro ore) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande (spesso sotto forma di buoni spendibili nei bar/ristoranti dello scalo);
  • Diritto all’alloggio: in caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l’alloggio;
  • Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: i passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono anche richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell’interruzione del viaggio;
  • Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo: in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato;
  • Risarcimento fino a 600 euro: per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Anche per i cambi di programma o le mancate coincidenze che causano un ritardo di oltre tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto. Per il diritto al risarcimento si intende il diritto del passeggero a ottenere una somma di denaro quando il disservizio (ritardo superiore alle tre ore, cancellazione e negato imbarco) non è causato da circostanze straordinarie;
  • Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento;
  • Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall’arrivo al banco reclami o sul sito della compagnia aerea.

Documenti da conservare

Per far valere i propri diritti, i passeggeri sono tenuti a raccogliere e a conservare tutte le comunicazioni della compagnia aerea e tutta la documentazione relativa al viaggio, come la carta d’imbarco, le ricevute di eventuali articoli acquistati a causa della cancellazione del volo, le fotografie a volantini o tabelloni informativi che mostrano il servizio del volo e di annotare l’ora di arrivo a destinazione.

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Diritti dei passeggeri: la guida completa

Tutti noi che viaggiamo in aereo siamo a conoscenza che, sfortunatamente, potrebbero verificarsi degli imprevisti, come la cancellazione del volo (cosa che sta accadendo spesso in questo 2022), un ritardo prolungato o il negato imbarco.

La buona notizia è che non siamo soli. La normativa europea ed internazionale in materia di trasporto aereo, infatti, prevede diverse forme di tutela che sono riassunte nella Carta dei Diritti del Passeggero, redatta dall’ENAC, Ente Nazionale dell’Aviazione civile. Ma per semplificare ancora di più la questione, abbiamo deciso di scrivere per voi una piccola guida con tutti i diritti dei passeggeri.

Cos’è e cosa succede in caso di negato imbarco

Forse vi è capitato o, più probabilmente, ne avete sentito parlare: il negato imbarco. Ma cos’è e quali sono i diritti del viaggiatore? Il negato imbarco avviene quando il passeggero, pur in possesso di un biglietto aereo valido, si presenta all’imbarco entro il termine indicato, ma non viene comunque fatto salire.

Questo può accadere per ragionevoli motivi come, per esempio, salute, sicurezza o documenti di viaggio inadeguati.

La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di negato imbarco, ma che si applicano esclusivamente a:

  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario (Unione Europea);
  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e a patto che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

In tali casi, la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano dei passeggeri volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se nessuno è disposto, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a:

  • una compensazione pecuniaria (a partire dai 250 euro e fino a un massimo di 600) che dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in chilometri percorsa;
  • a scelta una delle seguenti opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile; imbarco su un altro volo in una data successiva più conveniente per il passeggero;
  • assistenza: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

I diritti in caso di cancellazione del volo

Le tutele previste in caso di cancellazione del volo si applicano a:

  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:

  • scegliere tra: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile; imbarco su un nuovo volo in una data successiva più conveniente per il passeggero;
  • assistenza: con pasti e bevande; sistemazione in albergo se necessaria; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

In alcuni casi è prevista anche una compensazione pecuniaria il cui ammontare dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza percorsa. Il minimo è 250 euro, il massimo è 600.

La compensazione non è dovuta nei casi in cui:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, come le avverse condizioni meteorologiche;
  • se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso;
  • nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
  • nel caso in cui venga offerto un nuovo volo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo

Anche in questo caso le tutele si applicano a:

  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Dovesse capitare questa eventualità, per i voli all’interno dell’Ue ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 chilometri, si ha diritto all’assistenza esclusivamente se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore. Mentre per quelli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 chilometri e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 chilometri, si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore. Nel caso in cui i voli percorrano distanze superiori ai 3500 chilometri al di fuori dell’Unione Europea, si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

L’assistenza consiste in:

  • pasti e bevande in base alla durata dell’attesa:
  • sistemazione in albergo se necessaria;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

Se il ritardo del volo dovesse arrivare a essere di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali. Ma non solo. Ha anche il diritto di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Nell’eventualità in cui il viaggiatore raggiunga la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato, si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria. Tale diritto, però, scompare se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.

Diritti nei casi di ritardo sulle coincidenze

Per i voli in coincidenza, e solo nel caso in cui si sia stipulato un unico contratto di trasporto con più tratte operate dallo stesso vettore, la compagnia aerea deve fornire:

  • assistenza;
  • scelta tra un volo alternativo non appena possibile, oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.

A chi fare il reclamo

In caso di di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, per presentare un reclamo è necessario rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o. In caso di viaggi tutto compreso, invece, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.

Il reclamo può essere presentato entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato. In caso di mancata risposta da parte delle compagnie aeree o nell’eventualità in cui questa non si ritenga soddisfacente, il passeggero può inviare un reclamo all’ENAC per l’accertamento di una violazione del regolamento.